La cessione del quinto dello stipendio consiste in una forma di finanziamento che prevede l’estinzione tramite un prelevamento direttamente dallo stipendio del richiedente.
Il nome deriva dal fatto che l’ammontare della rata, non può superare il 20% dello stipendio netto, ovvero un quinto.
Normalmente la durata varia dai 24 ai 120 mesi.
Cosa succede in caso di estinzione anticipata rispetto alla durata concordata?
Questo è un quesito spesso ricorrente, in quanto il richiedente normalmente anticipa tutti i costi, che ovviamente non sostiene se anticipa l’estinzione del prestito.
Allora la finanziaria deve restituire tutti i costi, sostenuti dal cliente, e non goduti.
La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor) ha così interpretato l’ art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE recepito nel nostro ordinamento all’art. 125 sexies TUB: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore“.
Il collegio di coordinamento dell’ABF con decisione n.26525/2019 ha stabilito i seguenti principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”
Scarica la decisione del collegio di coordinamento in merito alla estinzione anticipata della cessione del quinto: Decisione-n-26525-del-2019